Prevenzione in condominio e proprietà immobiliare
Mercoledì 28 giugno 2017 presso il Centro Culturale di Milano (CMC) di Largo Corsia dei Servi, 4 – Milano, il Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita (CCP), ha tenuto un seminario sulla “Prevenzione in condominio e nella proprietà immobiliare”.
Dopo i saluti della Dott.ssa Giuseppina Corvino, Responsabile dell’Unità Mercato del Lavoro - Area Lavoro e Formazione del Comune di Milano, i relatori hanno illustrato alcuni aspetti significativi in merito al tema del seminario.
La Dott.ssa Tiziana Vai, dell’ATS Milano, ha evidenziato che è in atto una rinnovata attenzione alla prevenzione come sviluppo di cultura sociale e come strategia per ottimizzare i costi sanitari, previdenziali e umani ed ha illustrato l’esperienza realizzata da ATS Milano (ex ASL), in collaborazione con un Consiglio di zona di Milano, finalizzata a sensibilizzare i cittadini in merito alla sicurezza nel mondo condominiale su alcuni temi quali: la gestione del problema amianto nel condominio, i lavori privati di manutenzione, il lavoro dei collaboratori domestici addetti all’assistenza o addetti alle attività di pulizia e i lavori di ristrutturazione e di manutenzione del condominio.
L’Ing. Cristoforo Moretti, che si occupa da anni di prevenzione degli infortuni e di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nel condominio e nella proprietà immobiliare, membro del Centro Studi ANACI Milano, ha chiarito che per i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati si applicano solo le tutele richiamate dall’articolo 3 comma 9 del d.lgs. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. A questi lavoratori si applicano solo gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 del suddetto decreto e devono inoltre essere loro forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate e nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III del d.lgs. 81/2008.
In merito al tema della tutela della salute dei custodi degli immobili la Dott.ssa Vai e l’Ing. Moretti, a due voci, hanno di nuovo richiamato l’Art. 3 comma 9, del d.lgs. 81/2008 ed hanno precisato che i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati non sono soggetti alla sorveglianza sanitaria stabilita dal d.lgs. 81/2008. Visto che l’art. 5 della Legge 300 – Statuto dei diritti dei lavoratori vieta gli accertamenti (se non espressamente previsti dalla norma), da parte del datore di lavoro, sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente, a questi rimane comunque facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Alcune domande dei presenti hanno permesso di precisare ulteriormente alcuni aspetti trattati dalle varie relazioni.
I materiali del seminario possono essere scaricati dal sito della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) partner del CCP.
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