Occupazioni di suolo pubblico temporanee leggere
Il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico temporanee leggere, la nuova normativa che disciplina la posa di tavolini e dehor leggeri sul suolo pubblico, assicurando la convivenza tra le funzioni residenziali, le attività commerciali e il decoro urbano.
Il Regolamento riguarda la posa di strutture leggere prontamente rimovibili come tavoli, sedie, ombrelloni, tende, fioriere, le cui caratteristiche tecniche ed estetiche saranno definite in base a un elenco degli arredi che verrà redatto dall’Amministrazione. Il regolamento ha durata sperimentale di un anno e si applica integralmente a tutte le nuove istanze che verranno presentate. Le concessioni già rilasciate nel corso 2020 potranno invece essere mantenute alle attuali condizioni fino a gennaio 2022, fermo restando le disposizioni in materia di sicurezza e ordine pubblico.
Di seguito alcune delle principali prescrizioni.
Il Comune può individuare ambiti urbani in cui la posa di strutture non sia consentita o sia consentita in maniera limitata, ad esempio per la presenza di vincoli monumentali o ambientali e per la necessità di garantire la sicurezza pubblica.
Le occupazioni devono sempre garantire almeno 2 metri per il transito pedonale, almeno 1,5 se l’occupazione è in carreggiata, almeno 3 metri da elementi di arredo urbano come le panchine.
In presenza di isole pedonali e piazze, l’Amministrazione potrà definire un limite massimo per il dimensionamento delle occupazioni di suolo pubblico per consentirne la pluralità d'uso in relazione al contesto urbano del quartiere.
Per marciapiedi di larghezza superiore ai 4 metri, la porzione di suolo occupabile è limitata al 50% della larghezza, mentre per le occupazioni in carreggiata, in strade compatibili con i parametri di sicurezza, non saranno concedibili di norma spazi complessivamente superiori a 10 metri lineari, salvo valutazioni specifiche.
Per quanto riguarda la posa di arredi su aree verdi, deve essere sempre garantita una distanza minima di 2 metri attorno alle alberature e sarà vietato qualsiasi intervento di potatura o abbattimento. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere sempre mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario ed in condizioni di sicurezza e decoro. I municipi ed i Distretti urbani del commercio istituiti avranno un ruolo di facilitazione e proficua mediazione degli interessi pubblici e privati.
Il Regolamento consente all’Amministrazione di definire diversi orari di apertura e chiusura di singoli esercizi o determinate vie e quartieri e in specifiche fasce orarie potrà essere introdotto il divieto della vendita da asporto, anche attraverso distributori automatici, di bevande in contenitori di vetro o latta, fatta salva la consegna a domicilio.
In caso di violazione delle disposizioni legislative in materia di prevenzione della diffusione del Covid-19, le Forze dell’ordine potranno disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio fino a cinque giorni. Previsto inoltre un regime sanzionatorio nel caso di disturbo alla quiete pubblica o di non rispetto dei parametri occupazionali previsti.
Gli esercenti potranno presentare istanza di occupazione attraverso una piattaforma informatica dedicata e avranno riscontro entro 15 giorni, fatto salvo quelle che prevedono modifiche alla disciplina viabilistica, per cui si prevede un riscontro entro 30 giorni.
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