CIIP: requisiti dei formatori sulla sicurezza

Venerdì 17 Giugno 2016

La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP), partner del Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita, ha presentato un proprio documento che ribadisce i requisiti obbligatori dei soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro "legittimati" e/o accreditati per la formazione dei Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

L’art. 32 del D.Lgs. 81/08, si specifica nel documento, indica i soggetti formatori “legittimati” per la formazione di RSPP e ASPP, qualora i soggetti formatori legittimati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento regionale.

La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, continua il documento, deve essere effettuata solamente da enti o strutture in possesso dei requisiti e delle competenze e solamente il sistema regionale può procedere all’accreditamento e alla verifica di tali requisiti.

Come più volte denunciato da CIIP, attualmente, si evidenzia nel documento, continuano ad operare sul mercato moltissimi soggetti privati che erogano formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro senza essere accreditati dai sistemi regionali e, quindi, spesso sprovvisti delle strutture e delle competenze necessarie, ma che rilasciano attestati con loghi di soggetti “legittimati” che si arrogano il diritto di rilasciare sub autorizzazioni o abilitazioni.

Nel documento viene proposto che per ovviare a questa grave situazione è necessario che nei prossimi provvedimenti legislativi venga chiaramente specificato che per poter svolgere l’attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è necessario possedere requisiti specifici (organizzazione, strutture, docenti qualificati, competenze) e che la “certificazione” delle competenze avvenga sempre attraverso un sistema di accreditamento pubblico.

Attraverso il documento si ricorda che per evitare le distorsioni e le vere e proprie violazioni del dettato normativo è indispensabile attivare controlli sulla formazione efficienti che non si limitino alla verifica formale della presenza degli attestati.

È infatti necessario, conclude il documento, che i controlli siano mirati alla efficacia della formazione proprio nello spirito di quanto indicato nel primo comma dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 (il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza …) e che vengano attivati controlli e adottati provvedimenti anche nei confronti dei soggetti formatori che svolgono queste attività senza disporre dei requisiti necessari e senza le necessarie autorizzazioni.
 

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C.C.P.

Il Centro per la Cultura e la Prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro del Comune di Milano

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