Infortunio in itinere e uso della bicicletta
La legge 221/2015 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.13/2016, ha introdotto delle novità per quanto riguarda l’evento infortunistico, nel percorso casa-lavoro, che si verifichi a seguito dell’uso della bicicletta ovvero del “velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni”.
L’Inail, con riferimento all’infortunio in itinere occorso facendo uso del velocipede, aveva precedentemente stabilito che l’infortunio che si verifichi su strada aperta al traffico di veicoli a motore dovesse essere indennizzato solo “[…] in presenza delle condizioni necessarie per rendere necessitato l’uso della bicicletta, mentre “[…] dalla sussistenza di dette condizioni, si potesse prescindere qualora l’infortunio si fosse verificato in un tratto di percorso protetto”.
Con la Circolare 14 del 25 marzo 2016 “Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Utilizzo del velocipede” l’Inail specifica che il suddetto discrimine è stato superato dal legislatore che ha sancito espressamente che, a prescindere dal tratto stradale in cui l’evento si verifica, l’infortunio in itinere occorso a bordo di un velocipede, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la generalità degli infortuni in itinere, deve essere sempre ammesso all’indennizzo in quanto l’uso del velocipede deve intendersi sempre necessitato.
Nella circolare l’Inail ribadisce che le disposizioni impartite in materia di infortunio in itinere devono continuare ad essere osservate in termini generali anche con riferimento all’uso della bicicletta e conferma che, per quanto riguarda gli infortuni occorsi facendo uso di tutte le altre tipologie di mezzi privati, nulla cambia anche con riferimento alla valutazione relativa al carattere necessitato del mezzo di trasporto privato.
L’infortunio occorso a bordo del velocipede, specifica l’Inail, dovrà essere comunque escluso dalla tutela ogniqualvolta, esaminate le circostanze nelle quali l’incidente si sia verificato (es. avere imboccato una strada interdetta alla circolazione del velocipede o essersi messo alla guida in stato di ubriachezza) la qualificazione dell’elemento soggettivo del lavoratore debba essere definito in termini di rischio elettivo e non di colpa.
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